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Coni: il “limite” dei tre mandati

di Emanuele Lusi – La Legge n. 8 del 11 gennaio 2018 entrata in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2018 ha stabilito nel numero di 3 i mandati che possono essere svolti dal Presidente del Coni e dai componenti della Giunta Nazionale. Lo stesso limite si applica anche ai Presidenti e ai membri direttivi degli organi territoriali del CONI (cfr art. 1 L. 8 del 11/01/2018).
L’allora Ministro Lotti dichiarò che “in questo modo si garantisce da un lato il giusto avvicendamento nei ruoli apicali degli organi sportivi, e dall’altro si consente che gli incarichi abbiano una durata temporale sufficiente per realizzare un progetto sportivo compiuto”.
Solo a mero titolo informativo, tra i Presidenti di Federazione più longevi ricordiamo esserci con 7 mandati Rossi del tiro a volo mentre con 5 mandati Barelli (nuoto), Binaghi (tennis), Chimenti (golf), Di Rocco (ciclismo) e Scarso (scherma).
L’art. 2 della stessa legge stabilisce che gli “statuti delle federazioni  sportive  nazionali  e  delle discipline sportive associate prevedono le procedure  per  l’elezione del presidente e dei membri degli organi  direttivi,  promuovendo  le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano  in  carica  quattro  anni  e  non  possono svolgere piu’ di  tre  mandati”.
Inoltre allo stesso articolo 2 si sottolinea che “qualora  le  federazioni  sportive nazionali e le discipline sportive associate non  adeguino  i  propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa  diffida,  nomina un commissario ad acta che vi provvede entro  sessanta  giorni  dalla data della nomina….(omissis) e che “la  disciplina  di cui al presente comma  si  applica  anche  agli  enti  di  promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri  degli  organi  direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive  nazionali e delle discipline sportive associate”.
Appare quindi evidente, al di la delle previsioni di adeguamento statutario, che tanto i direttivi delle Federazioni quanto dei Comitati Regionali siano interessati dal limite dei 3 mandati.
All’art. 6 c. 4 vi è una ulteriore specifica degna di nota riferita ai presidenti e ai membri  degli organi direttivi  nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali che sono in carica alla data di entrata in vigore della  presente legge, ovvero al 13 febbraio 2018: tutti i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali in carica e che hanno già raggiunto il limite dei tre mandati possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. In questo caso, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
Quanto disposto ex lege è stato recepito dal CONI mediante la delibera del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018, termine a partire dal quale scattano i quattro mesi nei quali le Federazioni dovranno procedere ad adeguare ed approvare i relativi statuti.
Operativamente, però, vi sono delle questioni di non poco conto che, ad oggi, con le informazioni in possesso rimangono ancora poco chiare.
Posto che la ratio sottostante alla novella normativa è proprio quella indicata dall’allora Ministro Lotti – cioè di garantire tanto il giusto avvicendamento nei ruoli apicali degli organi sportivi quanto di consentire che gli incarichi abbiano una durata temporale sufficiente per realizzare un progetto sportivo compiuto – non è chiaro se il cumulo dei mandati sia declinabile anche a livello qualitativo oltre che a livello quantitativo.
Operativamente, un presidente di comitato regionale che sia nelle condizioni di incompatibilità per aver svolto 3 mandati, è eleggibile come presidente federale?
Un presidente di comitato regionale al terzo mandato è eleggibile come consigliere regionale o nazionale? Viceversa, un consigliere regionale al terzo mandato è eleggibile come presidente di comitato regionale o nazionale?
E ancora, un soggetto che abbia ricoperto due mandati da consigliere e uno da presidente è eleggibile in qualsivoglia ruolo regionale o nazionale?
Su questo tanto il legislatore quanto il CONI non hanno dato alcuna specifica in merito.
Sarebbe auspicabile una pronuncia in tal senso, volta a garantire serenità e fluidità di gestione con largo anticipo rispetto ai rinnovi delle cariche previsti tra un paio di anni alla fine dei quadrienni olimpici.
Certo è che se la ratio della novella è proprio quella di garantire l’avvicendamento nei ruoli apicali, tutte le domande di cui sopra avrebbero come risposta univoca quella della piena incompatibilità ed ineleggibilità, posto che gli stessi non fossero in carica al 13 febbraio 2018.
Qualora, invece, si volesse privilegiare l’aspetto legato alla possibilità di avere una durata temporale sufficiente per realizzare un progetto sportivo compiuto, le risposte alle domande di cui sopra potrebbero essere oggetto di tanti distinguo che poco contribuirebbero alla chiarezza e alla fluidità d’azione.
Non è difficile immaginare quali e quanti ricorsi potrebbero essere depositati agli organi di giustizia federale e ai collegi di garanzia del CONI con il solo risultato di ammalorare un clima che dovrebbe essere disteso e franco pur nella diversità di posizioni.
Certo è che, nel caso di ricorsi, non è chiaro se l’attuale struttura delle corti giudicanti – di nomina federale – sarebbe in grado di garantire la giusta terzietà: ma questo è un altro tema su cui varrebbe la pena di aprire un altro dibattito.

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