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Danni permanenti da vaccino non obbligatorio, vince il fronte no-vax: ci sarà risarcimento

Milano (da Il Paragone) – C’è un’importante vittoria del fronte no vax che va sottolineata e rivendicata a gran voce: il decreto legge Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha introdotto un’estensione dell’indennizzo per danni da vaccino a favore di chi non ha l’obbligo. Dunque: se il vaccino non è obbligatorio e si riportano danni permanenti in seguito all’inoculazione, c’è possibilità di risarcimento. Fino a questo passaggio formale questo non era possibile. Con questa mossa, dunque, non solo viene riconosciuto un giusto risarcimento ma viene anche ammesso – finalmente – che questo vaccino può causare danni gravi. L’articolo 20 del Dl 4/2022 stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente “a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata”. Come spiega Maurizio Hazan su Il Sole 24 Ore, “quella obbligatoria non è menzionata, perché già inclusa nel perimetro della legge 210/1992. L’ampliamento della platea potrebbe essere un modello da estendere a tutti i casi di alea terapeutica e mira alla deflazione del contenzioso: per chiedere il sussidio occorre rinunciare a eventuali azioni risarcitorie fondate sull’accertamento di vere e proprie responsabilità civili. Tanto più che l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni (Dl1/2022) ha innescato reazioni assai più vivaci delle precedenti tornate anti Covid (come quelle per i sanitari)”. C’è bisogno di chiarezza sulle responsabilità connesse a possibili eventi avversi derivanti dal vaccino. “Responsabilità che, a detta di molti, vanno poste in carico allo Stato e invece sarebbero escluse dall’effetto liberatorio della firma del modulo di consenso informato. Così c’è chi ha chiesto la revisione del modulo”. Ricordiamo inoltre che la Corte costituzionale (sentenza 5/2018) ha affermato che l’imposizione dell’obbligo, oltre che volta a preservare lo stato di salute altrui, “deve esser tale da non incidere negativamente sulla salute di chi è obbligato, salvo per le sole conseguenze che appaiano normali e, quindi, tollerabili”. Si continua comunque a richiedere il consenso per i vaccini anti Covid anche quando sono obbligatori. Chissà perché. Per quelli non obbligatori, il consenso resta invece necessario anche se chi va a vaccinarsi non lo fa liberamente ma perché vittima di un obbligo di fatto, indotto dall’esigenza di ottenere il green pass e quindi poter lavorare e vivere. La Consulta ha ora ritenuto che gli indennizzi della legge 210/1992 vadano riconosciuti anche per gli eventi avversi derivati da vaccinazioni “raccomandate” dall’autorità sanitaria italiana, perché la ratio è la stessa. Di qui l’aggiunta apportata all’articolo 20 del Dl 4/2022, spinta dalla straordinaria ribalta (anche) mediatica di chi si sta battendo per questi diritti.

 

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