Press "Enter" to skip to content

Biodigestore a Valmadonna: un Sarchiapone illegale da 3,5 ettari in mezzo alla campagna

Valmadonna (Alessandria) di Andrea Guenna – La vicenda del biodigestore da 35.000 metri quadrati (3,5 ettari) che qualcuno vorrebbe piazzare a Valmadonna, ameno sobborgo di Alessandria al confine col Monferrato, sta complicandosi, anche perché i residenti si sono costituiti in un combattivo comitato che si sta muovendo con forza per impedire questo scempio. Non è tanto l’attività in sé a preoccupare la gente, ma il disagio che deriverebbe dal continuo transito di camion da e per il biodigestore.
C’è dell’altro in quanto l’azienda che ha chiesto di realizzare l’impianto è agricola (vedere documento a sinistra) e ciò non le consente di smaltire per altri anche se sarebbero già una trentina i contratti da lei sottoscritti con altrettante aziende che, in questo modo, le conferirebbero i loro scarti da lavorare.
Non basta, in quanto sappiamo che il progetto sviluppato dalla Società Agricola Rgp Biometano Srl, con sede legale a Genova in Piazza di Piccapietra 70, sarebbe portato avanti dalla quasi omonima Rgp Biometano Srl, costituita con grande tempismo poco più di un anno fa, che non ha più la definizione di “società agricola”. Ma va?
Se ho capito bene chi ha presentato il progetto e fatto domanda di insediamento è una società agricola, mentre chi si dovrebbe insediare non è più una società agricola. Passi il fatto che siamo in mandrognìa dove succede di tutto, ma la vicenda è  perlomeno bizzarra e la cosa non mi piace per niente. Forse la Procura della Repubblica potrebbe aprire un fascicolo a questo proposito.
L’attività ha per oggetto la conduzione diretta, in affitto o in qualsiasi altra forma, di aziende agricole, fondi rustici e terreni coltivabili in genere, nonchè l’allevamento del bestiame e comunque tutte le attività contemplate dall’articolo 2135 del codice civile (box a lato). Andando a leggerlo ci si rende conto che, nella fattispecie, le attività agricole consentite sono volte alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o parte di esso. Vi rientrano tutte quelle attività di coltivazione di vegetali o di allevamento di animali che comportino un accrescimento funzionale del loro periodo di vita.
Al terzo comma c’è inoltre scritto che le attività agricole per connessione sono quelle “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità”. Da nessuna parte si legge però che un’azienda agricola possa smaltire scarti di produzione per conto terzi, anche se qualcosa in più è previsto per le cooperative che forniscono servizi ai consociati, ma non mi risulta che la Rgp Biometano Srl sia una cooperativa.
Per essere più chiari ancora: se la Rgp Biometano Srl avesse fatto domanda per la realizzazione di un impianto biodigestore al fine di smaltire i suoi scarti, in qualità di azienda agricola, secondo l’art. 2135 terzo comma del codice civile, avrebbe potuto anche farlo, ma l’aver stipulato già una trentina di contratti per smaltimento di scarti provenienti da aziende terze e allo stesso tempo aver chiesto di insediare un impianto spacciato per agricolo su una superficie di ben 35.000 metri quadrati, induce a pensare, innanzi tutto che qualcuno faccia il furbo, quindi che siamo di fronte a ben altro rispetto ad una semplice azienda agricola o ad una cooperativa.

Comments are closed.