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A NICOLETTA ALBANO NON NE VA DRITTA UNA

Gavi (AL) – Da un po’ di tempo alla sindaca di Gavi Nicoletta Albano non ne va dritta una. Dopo che il Presidente della Repubblica Napolitano le ha annullato parte della variante al Prg accogliendo il ricorso della proprietaria di un terreno dove voleva costruire due villette, ora ha praticamente perso anche con Persegona della Tre Colli Scavi in merito all’ordinanza del 2007 che imponeva il divieto di transito in via Mameli, nel centro storico, ai mezzi superiori a 7,5 t, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 di ogni giorno, oltre al limite dei 30 km orari. Ordinanza poi ritirata dalla sindaca. Insomma, per la prima cittadina dell’ex capitale della Val Lemme – ex perché dopo la morte del grande Carletto Bergaglio, impareggiabile animatore della vita gaviese, è iniziato un inesorabile declino – mala tempora currunt al punto che basta fare un ricorso contro Gavi che si è praticamente sicuri di vincere. Così è stato per la signora  Luciana Schiavo (quella che si è rivolta a Napolitano), proprietaria del terreno per cui aveva già richiesto e ottenuto il permesso di costruire, pagato il 30% degli oneri, finché la sindaca di Gavi di punto in bianco non ha mandato tutto in vacca facendo votare una variante al piano regolatore con la quale, con ordinanza del 20 febbraio 2008, aveva sospeso l’iter della pratica, per poi fare votare al consiglio comunale la variante per togliere l’edificabilità. Ora Nicoletta Albano ha dovuto chinare il capo anche davanti a Tarcisio Persegona che nel 2008 ha impugnato il provvedimento comunale col quale si vietava ai camion della Tre Colli Scavi di passare da Gavi per andare a Carrosio. Il Tar gli aveva dato ragione in quanto “l’ordinanza non illustra in modo esauriente le ragioni del provvedimento e richiama un rapporto della polizia municipale senza indicarne gli estremi”, ma non si era pronunciato in via definitiva e i camion hanno continuato a transitare lo stesso. Finalmente l’udienza si terrà l’11 luglio ma i giudici potrebbero pronunciare la cessata materia del contendere non essendo più in vigore l’ordinanza stessa.

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